Art. 8.
(Controlli).

      1. Al fine di esercitare i necessari controlli sull'esercizio e sulla gestione delle case da gioco, i comuni istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
      2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, stabilisce come parte integrante della convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, le forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte dei servizi ispettivi.
      3. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e sulla gestione sono istituiti dalla regione Valle d'Aosta, nell'ambito di criteri fissati dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 2.